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Consorzi e società consortili

Procedimento per la costituzione

Che cosa è un Consorzio?
Attraverso il Consorzio più soggetti istituiscono un’organizzazione per la disciplina o per lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive attività.
A tal proposito possono essere parte del soggetto insieme all’Università, sia altre Università, sia Enti Pubblici sia Enti Privati.
L’art. 91 del d.p.r 382/80 prevede la costituzione di consorzi interuniversitari per il perseguimento di finalità istituzionali comuni, mentre l’art. 91 bis introdotto con l’art. 13 della L. 705/1985 ammette la possibilità di partecipare a consorzi e società di capitale per la progettazione ed esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.

Costituzione di un Consorzio partecipato dall’Università
La proposta di costituzione o di partecipazione ad un consorzio, deve essere presentata al Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente o ricercatore proponente.
Nel caso in cui la proposta provenga da un gruppo di docenti e/o ricercatori appartenenti a più Dipartimenti la stessa deve essere presentata presso ciascuno di questi.
La proposta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

  • titolo e tipologia del Consorzio che si vuole creare;
  • elenco di tutti i partecipanti, sia interni all’Ateneo, sia esterni ad esso, con una breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Consorzio;
  • descrizione dell’attività del Consorzio ed eventuale indicazione della sede;
  • bozza dello Statuto;
  • indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Consorzio prevede di poter disporre;
  • previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Consorzio, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.);
  • preferibilmente previsione della partecipazione dell’Ateneo al capitale sociale senza quota onerosa e comunque espressa limitazione del concorso dell’Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
  • ove previsto che ci sia una quota partecipativa una tantum da versare a seguito della costituzione, indicazione della quota di adesione;
  • se previsti, specificazione di eventuali impegni finanziari futuri;
  • destinazione a finalità istituzionali di Ateneo di eventuali dividendi spettanti ad esso;
  • previsioni di durata e/o possibili sviluppi o trasformazioni future del Centro o del Consorzio.


Le proposte specifiche di costituzione sono sottoposte all’esame ed all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
L’esame delle suddette proposte, deve in ogni caso essere preceduto dall’acquisizione del parere favorevole del Dipartimento di afferenza del docente o ricercatore proponente, cui spetta l’espressione di una valutazione sul valore scientifico della proposta e in ordine alla sua compatibilità con il rispetto degli impegni didattici ed accademici del docente o ricercatore proponente.
Le proposte, una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, sono presentate al Magnifico Rettore e poi trasmesse Settore trasferimento tecnologico e partecipazioni, che provvederà all’istruzione della proposta e alla successiva trasmissione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
Nell’ipotesi di iniziative di interesse generale dell’Ateneo, la proposta istitutiva o di adesione può essere avanzata dal Rettore.